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News & EventiAdesione al Fondo Espero. Tra silenzio-assenso e consenso informato, cosa c’è sapere
23 gennaio 2024

Adesione al Fondo Espero. Tra silenzio-assenso e consenso informato, cosa c’è sapere

Si pubblica un interessante articolo del Prof. Vincenzo Alessandro, membro del Consiglio di Amministrazione Fondo Espero, apparso sulla rivista “Tuttoscuola”.

Nell’articolo si spiega con precisione quanto disposto dal nuovo “Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”.

In particolare, si precisa che il lavoratore della scuola riceve, all’atto dell’assunzione, un’informativa sulle modalità di adesione al Fondo Espero, nonché informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo di categoria. Nei nove mesi successivi alla data di assunzione, il lavoratore può comunicare all’amministrazione – datrice di lavoro la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al Fondo, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Solo in caso di mancata espressione della propria volontà in un senso o nell’altro (mi iscrivo/non mi iscrivo) si darà luogo all’iscrizione al Fondo in base al meccanismo del silenzio-assenso, al fine di evitare che una scelta così importante, come quella che attiene al proprio futuro previdenziale in epoca di trattamenti pensionistici decrescenti, sia frutto di inerzia e scarsa informazione e non di una consapevole valutazione di opportunità.

L’accordo del 16 novembre si applica a quanti dispongano di un contratto a tempo indeterminato conseguito dopo il 1° gennaio 2019. Si precisa che il versamento contributivo (sia per gli assunti tra il 2019 e l’entrata in vigore dell’accordo stesso, sia per i neoassunti) decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi di “riflessione”, ossia al termine del periodo “di latenza” durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso.

Le garanzie e le cautele sono, quindi, solide e dirette a tutelare le giovani generazioni in merito al loro futuro pensionistico.

LE PARTI ISTITUTIVE DI FONDO ESPERO