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Conosci il fondo

Conosci il fondoLe prestazioni dopo il pensionamento

Le prestazioni dopo il pensionamento

Al momento del pensionamento, il Fondo eroga la pensione complementare sia sotto forma di rendita, sia sotto forma di capitale.

Espero eroga pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico in presenza dei seguenti requisiti:

  • pensione di vecchiaia: cessazione dell’attività, compimento dell’età pensionabile stabilita dall’ente che gestisce la previdenza pubblica, iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione (qualora non si abbiano i 5 anni di iscrizione è sempre possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, riscattare la posizione accumulata).
  • pensione di anzianità: cessazione dell’attività, almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a 5 nei primi 15 anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività), un’età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

L’ammontare della pensione complementare dipende dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall’età del pensionamento e può essere percepita fino ad un massimo del 50% sotto forma di capitale e per la rimanente parte sotto forma di rendita mensile.

Il lavoratore che non sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o quella di anzianità, ha diritto a percepire sotto forma di capitale, quanto accantonato sulla sua posizione.

Analogamente la prestazione può essere percepita sotto forma di capitale qualora l’importo della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all’assegno sociale.

Per l’erogazione delle rendite, Fondo Espero ha stipulato una convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A.
Le diverse opzioni sono:

  • Rendita vitalizia semplice.
  • Rendita reversibile.
  • Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.
  • Rendita con restituzione del capitale residuo.
  • Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza.

Quando il lavoratore è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per andare in pensione, e risulta iscritto da almeno 5 anni a una qualsiasi forma di previdenza complementare, può richiedere la pensione complementare al Fondo.

L’ammontare della pensione complementare dipenderà dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall’età del pensionamento, e può essere percepita sotto forma di:

  • Rendita al 100%
  • Capitale fino al 50% e di Rendita per la quota restante
  • Capitale al 100% (solo quando convertendo il 70% del montante finale in rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% del valore dell’assegno sociale.
  • Maturare i requisiti per il pensionamento non obbliga a richiedere la pensione complementare.  È il lavoratore a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime di base.

Decesso dopo il pensionamento: nel caso di decesso dopo il pensionamento, al momento del pensionamento l’iscritto valuterà la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione a un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita “reversibile”.

Rendite

Corrisposta finché l’aderente rimane in vita, si estingue con la morte dello stesso. Il numero di rate di rendita erogate dipende esclusivamente dalla sopravvivenza dell’aderente.

Corrisposta finché l’aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario indicato (chiamato reversionario) se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest’ultimo. Egli viene designato liberamente dall’aderente al momento del pensionamento e non può essere successivamente modificato.

L’importo della rendita reversibile, di minor valore rispetto alla rendita semplice, dipende dalle caratteristiche del beneficiario (età e sesso) e dall’aliquota di reversibilità, cioè dalla parte di pensione che continuerà ad essere erogata dopo la morte del pensionato.

Corrisposta, nel periodo di certezza, a prescindere dall’esistenza in vita del socio (nel caso di sua premorienza la rendita è corrisposta ai beneficiari designati/eredi).

Al termine di tale periodo la rendita:

  • diventa vitalizia se il pensionato è ancora in vita
  • si estingue se il pensionato è, nel frattempo, deceduto.

Nel caso in cui il lavoratore scelga tale tipologia di rendita, lo stesso dovrà indicare il beneficiario dell’eventuale prestazione nel caso in cui venga a mancare. Il beneficiario può essere modificato nel tempo. Nel caso in cui non venga indicato alcun beneficiario saranno gli eredi a ricevere l’eventuale prestazione.

Corrisposta all’aderente finché in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico.

Il capitale residuo è pari alla differenza tra l’importo maturato trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso.

Come per le altre forme di rendita, le rate continuano ad essere corrisposte anche oltre l’ammontare del capitale trasformato in rendita, purché il socio sia in vita. In tal caso al suo decesso non vi sarà alcun capitale residuo.

Nel caso in cui il lavoratore scelga tale tipologia di rendita, lo stesso dovrà indicare il beneficiario dell’eventuale prestazione in caso di decesso. Il beneficiario può essere modificato nel tempo. Non indicando alcun beneficiario saranno gli eredi a ricevere l’eventuale prestazione.

Corrisposta all’aderente finché è in vita, prevede il raddoppio dell’importo erogato in caso di perdita dell’autosufficienza.

La perdita di autosufficienza dell’assicurato principale in modo presumibilmente permanente, avviene quando l’assicurato è incapace di svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana”, di seguito riportati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona:

  • farsi il bagno
  • vestirsi e svertirsi
  • igiene del corpo
  • mobilità
  • continenza
  • bere e mangiare

Per ciascuno degli atti sopra indicati sono previsti tre diversi gradi di autonomia ai quali sono associati dei punteggi; la perdita di autosufficienza, ai fini dell’attribuzione del diritto a ricevere la prestazione assicurata, viene riconosciuta quando si raggiungono i 40 punti.

Consulta la tabella con le causali e i punteggi per la perdita di autosufficienza.

 

LE PARTI ISTITUTIVE DI FONDO ESPERO