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Conosci il fondo

Conosci il fondoI vantaggi fiscali

I vantaggi fiscali

Aderire a Espero permette al lavoratore della scuola di usufruire di vantaggi fiscali sui versamenti, sui rendimenti e sulle prestazioni del Fondo.

In fase di contribuzione, infatti, le quote destinate al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo nei limiti previsti dalla normativa di settore. Ciò significa un risparmio calcolato con la tua aliquota fiscale più elevata (aliquota marginale).

 

Deducibilità dal reddito dei contributi versati

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili con un conseguente risparmio fiscale, la cui entità dipende dall’aliquota IRPEF a cui si è soggetti.

La somma dei contributi prelevati dalla busta paga e di quelli versati dall’Amministrazione è automaticamente dedotta dal reddito complessivo del dipendente.

A partire da gennaio 2018, il limite di deducibilità delle contribuzioni versate è pari a a 5.164,57 euro annui.Per le contribuzioni versate fino al 2017, il limite di deducibilità fiscale è il minore tra i seguenti limiti:

  • il doppio del TFR destinato ad Espero;
  • il 12% del suo reddito complessivo;
  • 5.164,57 euro.

Tassazione agevolata dei rendimenti

I rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati con un’aliquota massima del 20%, rispetto al 26% normalmente applicato ad altri strumenti finanziari.

Tassazione della prestazione

Contribuzioni e TFR accantonati da gennaio 2018.

Alla parte imponibile della prestazione finale in forma di rendita e/o capitale, viene applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 15%, che si va a ridurre di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementare successivo al quindicesimo, fino ad arrivare all’aliquota minima del 9%.

La medesima tassazione si applica in caso di anticipazione per le spese sanitarie e in caso riscatto presentato per:

  • pensionamento;
  • cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà di entrambe le parti;
  • decesso del lavoratore associato.

Le ipotesi di anticipazione e riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 23%.

Contribuzioni e TFR accantonati fino al 2017.

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. L’imposta si applica sull’importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, la posizione dell’associato, ad eccezione dei rendimenti finanziari e dei contributi non dedotti, sarà assoggettata a tassazione progressiva.

La prestazione finale in forma di rendita è  assoggettata a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi dedotti e al TFR (Con riferimento alla quota di rendita relativo ai montanti maturati prima del 01/01/2001, la tassazione progressiva è applicata sull’imponibile dell’87,5% della quota lorda).

La medesima tassazione sia in caso in cui l’associato abbia maturato i requisiti per l’accesso alla previdenza complementare, e si presenti una delle seguenti situazioni, ovvero gli importi liquidati in capitale non superino 1/3 del montante maturato dall’associato:

  • pensionamento;
  • cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà di entrambe le parti;
  • decesso del lavoratore associato.

Qualora gli importi liquidati in capitale superino 1/3 del montante maturato dall’associato, l’imposta si applica sull’importo maturato, al netto dei contributi eccedenti i limiti di deducibilità fiscale.

 

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

La parte imponibile della rendita anticipata viene assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta del 15%, che si va a ridurre di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementare successivo al quindicesimo, fino ad arrivare all’aliquota minima del 9%

A tale fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1°gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del  2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Deducibilità dal reddito dei contributi versati

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili con un conseguente risparmio fiscale, la cui entità dipende dall’aliquota IRPEF a cui si è soggetti.

La somma dei contributi prelevati dalla busta paga e di quelli versati dall’Amministrazione è automaticamente dedotta dal reddito complessivo del dipendente, entro il limite di € 5.164,57 euro.

Tassazione agevolata dei rendimenti

I rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati con un’aliquota massima del 20%, rispetto al 26% normalmente applicato ad altri strumenti finanziari.

Tassazione della prestazione

Le prestazioni del fondo pensione godono di una tassazione molto favorevole rispetto ad altre forme di investimento del risparmio.

Due le principali tipologie di aliquote applicate sulle prestazioni:
Una pari al 23%

  • l’altra pari al 15%. Dopo 15 anni di partecipazione al fondo, questa aliquota sarà ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno di partecipazione in più, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Ad un aderente che sia stato iscritto almeno 36 anni a previdenza complementare (senza riscatti totali) sarà quindi applicata un’aliquota del 9%.

Di seguito le tabelle che indicano l’aliquota applicata per ogni tipologia di prestazione.

Tassazione
Prestazione
Dal 15% al 9% in base agli anni di permanenza nel fondo.
  • Prestazione Pensionistica in capitale e in rendita
  • Riscatto del beneficiario o dell’erede in caso di morte
  • Riscatto totale dopo un periodo di disoccupazione ai 48 mesi.
  • Riscatto parziale (massimo 50%) dopo un periodo di inoccupazione superiore ai 12 mesi.
  • Anticipazione per spese sanitarie
  • Riscatto per invalidità permamente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
23%
  • Riscatto volontario perdita dei requisiti di partecipazione
  • Anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli
  • Anticipazione 30% per ulteriori esigenze
  • Riscatto per pensionamento con meno di 5 anni d’iscrizione al fondo

In tutte le tipologie previste, non è tassata la parte della prestazione derivante dai rendimenti del Fondo Pensione e da eventuali contributi non dedotti nel corso della permanenza del fondo, in quanto già tassati in precedenza.

Il risparmio fiscale si ottiene anche attraverso la deducibilità dei contributi versati nell’interesse del familiare fiscalmente a carico, ovvero la possibilità di dedurre dal tuo reddito annuo complessivo i contributi per il familiare a carico nel rispetto del limiti previsti dalla normativa.

 

LE PARTI ISTITUTIVE DI FONDO ESPERO