Se hai dei dubbi prova a consultare le domande frequenti, altrimenti contatta il Fondo.
Adesione
- Chi può aderire a Espero?
Possono aderire ad Espero tutti i lavoratori della scuola con contratto:
- a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale);
- a tempo determinato di durata minima di tre mesi continuativi;
- i dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del fondo compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.
Possono aderire ad Espero anche:
- I lavoratori appartenenti al contratto di lavoro FORMA, CENFOP, British Council, F.U.L.G.I.S.
- I soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti ad Espero e dei beneficiari (per beneficiari si intendono i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo.
Per maggiori informazioni relative alle regole per l’adesione, la contribuzione, la fiscalità e le prestazioni per i Dipendenti privati consultare la sezione: Espero per i privati.
- Sono un lavoratore con poca anzianità, mi conviene aderire ad Espero?
L’iscrizione ad ESPERO, per te che sei un giovane lavoratore, è particolarmente redditizia in quanto potrai:
- avere il contributo del datore di lavoro;
- usufruire del vantaggio fiscale riservato al risparmio previdenziale;
- sfruttare tutte le potenzialità dell’investimento finanziario di lungo periodo.
- Sono un lavoratore prossimo alla pensione, mi conviene aderire ad Espero?
Si. Infatti, iscrivendoti ad Espero hai i seguenti vantaggi:
- puoi contare sul contributo del datore di lavoro;
- fruisci delle deduzioni fiscali;
- qualora non raggiungessi i requisiti minimi per l’erogazione della rendita hai diritto a riscattare l’intera posizione individuale maturata presso Espero.
- Sono un lavoratore a tempo determinato, posso aderire ad Espero?
Si. Espero dà l’opportunità ai lavoratori a tempo determinato di costituirsi una posizione previdenziale complementare in modo tale da non perdere questi periodi di lavoro ai fini previdenziali, purché il contratto di lavoro abbia una durata pari o superiore a 3 mesi.
E’ importante tenere presente che il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto.
- Cosa accade quando il contratto a tempo determinato scade?
Quando il contratto giungerà alla scadenza il lavoratore potrà:
- rimanere iscritto ad Espero, pur in assenza di contribuzione. La contribuzione verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro;
- trasferire la posizione individuale presso un altro fondo pensione;
- riscattare la posizione maturata
- Essendo un lavoratore a tempo determinato, quali vantaggi avrei iscrivendomi ad Espero?
Per un lavoratore a tempo determinato è molto conveniente iscriversi ad Espero. Infatti, la sua posizione previdenziale pubblica, a causa della discontinuità occupazionale, produrrà una pensione particolarmente contenuta e quindi, più degli altri, avrà bisogno di una pensione complementare per affrontare serenamente gli anni della vecchiaia.
- Sono stato appena assunto: devo aver superato il periodo di prova per poter aderire ad Espero?
No. È possibile iscriversi al fondo pensione complementare Espero già dal primo giorno di lavoro. Ciò ti permetterà di avere immediatamente una copertura previdenziale complementare che si affiancherà a quella pubblica obbligatoria.
- Sono iscritto ad un altro Fondo, posso iscrivermi ad Espero?
Sì. Puoi mantenere entrambe le posizioni attive: devi solo prestare attenzione al possibile superamento del limite di deducibilità fiscale delle contribuzioni destinate ai fondi.
- Posso iscrivermi ad Espero e trasferirvi la posizione che ho maturato presso un altro Fondo?
Prima di tutto accertarti di aver maturato i requisiti richiesti dall’altro fondo per il trasferimento presso un’altra forma pensionistica, poi seguirai le istruzioni dettate dall’altro fondo per presentare la domanda. Il fondo cedente informerà Espero della richiesta presentata dall’associato. A questo punto Espero procederà ad autorizzare il trasferimento in ingresso e resterà in attesa di ricevere il bonifico con il relativo dettaglio necessario per riconciliare l’importo sulla posizione dell’iscritto.
- Se decido di trasferire ad Espero la posizione che ho maturato presso un altro fondo, posso evitare di compilare ed inviare il modulo di adesione ad Espero?
No. Per aderire ad Espero è necessario che compili sul portale NoiPA il modulo di adesione al nostro Fondo. Potrai presentare la domanda di trasferimento dopo aver aderito ad Espero.
- Come posso iscrivermi ad Espero?
Puoi iscriverti ad Espero seguendo il seguente percorso:
- accedere al portale stipendi NoiPA.
- accedere tramite SPID, CIE o CNS.
- selezionare Previdenza Complementare tra i servizi Self Service.
- selezionare Gestione adesioni.
- scaricare obbligatoriamente le Informazioni chiave per l’aderente, la cui lettura consente di reperire tutte le informazioni necessarie per una adesione consapevole. ATTENZIONE: è possibile che dopo aver cliccato su Scarica informativa, non venga visualizzata alcuna nuova finestra; in tal caso occorre consentire l’apertura delle finestre pop up (solitamente l’avviso si trova in alto).
- dopo aver visualizzato tutte le informazioni già in possesso del portale, indicare le ulteriori informazioni necessarie per l’adesione (contributo aggiuntivo, scelta del comparto di investimento ecc…).
- dopo aver completato l’inserimento dei dati verrà visualizzato un prospetto riassuntivo riguardante i contributi, gli investimenti, i costi e l’indicatore sintetico dei costi. Selezionare di voler accettare le condizioni.
- inserire inserire OTP codice numerico di 5 cifre (viene inviato dal sistema Noipa tramite sms o tramite notifica sull’app).
Per ulteriori informazioni visita la sezione COME ADERIRE/MODALITA’ DI ADESIONE del sito.
- Dove posso iscrivermi ad Espero?
L’adesione tramite il portale NoiPA può essere effettuata dal dipendente in completa autonomia. È inoltre possibile chiedere assistenza per l’adesione presso:
- la sede di Espero
- i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive
- le segreterie scolastiche
- le organizzazioni sindacali (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, ANP-CIDA)
- Se mi iscrivo ad Espero la pensione pubblica si riduce?
No, il contributo versato dal lavoratore è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali, mentre non incide sulla base retributiva utile al calcolo della contribuzione previdenziale, quindi non comporta alcuna riduzione della pensione pubblica.
- Mi sono appena iscritto ad Espero, come faccio ad essere certo che la domanda sia andata a buon fine?
Dal 1° giugno 2013 l’adesione al Fondo Espero da parte dei dipendenti del settore pubblico è possibile solo tramite il portale NoiPA. La domanda di adesione che viene portata a termine dal lavoratore di norma è quindi sempre ammissibile. Sarà poi il Fondo a confermare l’iscrizione e a contattare il lavoratore nel caso di anomalie.
Il MEF attivata la contribuzione al Fondo con la prima rata utile.
A distanza di un mese, massimo due dalla data in cui è stata trasmessa l’adesione, Espero invia al domicilio dell’associato la lettera di benvenuto all’interno della quale sono specificati il numero di iscrizione, il comparto prescelto e le credenziali di accesso all’area riservata sul sito di Espero.
Contribuzione
- Come si Contribuisce ad Espero?
La misura dei contributi dovuti al fondo pensione è stabilita nell’ambito della contrattazione collettiva.
La misura determinata contrattualmente è calcolata percentualmente sui seguenti elementi retributivi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità e retribuzione professionale.
Le percentuali di contribuzione sono fissate come segue:- 1% a carico del datore di lavoro
- 1% a carico del lavoratore;
- 28,94% del TFR maturato a partire dall’adesione al Fondo per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000;
- 100% del TFR maturato a partire dall’adesione al Fondo per i neoassunti successivamente al 31 dicembre 2000;
- un incentivo pari all’1,50% della retribuzione utile ai fini della buonuscita, solo per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 che aderiranno al fondo
Le somme derivanti dal TFR e l’incentivo dell’1,50% hanno carattere figurativo, sono contabilizzate e rivalutate dall’Inps Gestione ex Inpdap e saranno materialmente trasferite ad Espero al momento dell’erogazione della prestazione.
- Posso modificare il contributo a mio carico?
Sì. Il lavoratore può decidere, in qualsiasi momento, di modificare il contributo a proprio carico accedendo al portale NoiPA e seguendo questo percorso: Previdenza Complementare – Gestione adesione – Modifica quota aggiuntiva. La modifica decorre dalla prima mensilità utile ai fini delle elaborazioni stipendiali da parte del Mef.
- Se decidessi di versare una quota aggiuntiva il mio datore di lavoro sarebbe tenuto a fare altrettanto?
No. La decisione di versare una quota aggiuntiva attiene solo il lavoratore. Il datore di lavoro è, invece, obbligato a versare ad Espero quanto stabilito contrattualmente.
- Se non mi iscrivo ad Espero posso avere quanto dovuto dal datore di lavoro come contributo per previdenza complementare?
No. L’obbligo contributivo viene assunto dal datore di lavoro esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che si iscrivono ad Espero, mentre nulla è dovuto per coloro che decidono liberamente di non aderire all’iniziativa di previdenza complementare. Nessun trattamento sostitutivo o alternativo, anche di natura diversa, sia collettivo che individuale, sarà riconosciuto a favore dei lavoratori che non aderiscono ad Espero.
- Come faccio a controllare che i contributi siano esatti e vengano effettivamente versati nel mio conto individuale in Espero?
Per tenere sotto controllo i contributi versati da te e dall’amministrazione nella tua posizione individuale, hai diversi strumenti:
- in busta paga deve essere evidenziata la trattenuta effettuata al lavoratore e il versamento dell’amministrazione.
- Espero invia ogni anno al lavoratore un certificato di quanto risulta versato sul suo conto con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, a carico del datore di lavoro e quanto contabilizzato, figurativamente, da Inps Gestione ex Inpdap. L’estratto sarà disponibile solo in modalità on line accedendo al portale NoiPA o sul sito di Espero nell’ Area Riservata Associati
- Espero, è in grado di verificare tempestivamente, mese dopo mese, le somme effettivamente versate dall’Amministrazione
- Sul sito del Fondo è attiva un’area riservata, per permetterti di visualizzare in qualsiasi momento la sua posizione aggiornata.
- Posso sospendere la contribuzione ad Espero?
È consentito, in costanza del rapporto di lavoro, sospendere la propria contribuzione. Questa tipologia di richiesta può essere effettuata una sola volta nel corso della permanenza nel fondo.
Il lavoratore potrà sospendere la contribuzione a suo carico esclusivamente on line accedendo al portale NoiPA seguendo questo percorso: Previdenza Complementare – Gestione adesione – Sospensione contribuzione.
Per completare la procedura è necessario inserire OTP codice numerico di 5 cifre (viene inviato dal sistema Noipa tramite sms o tramite notifica sull’app.
La sospensione decorre dalla prima mensilità utile ai fini delle elaborazioni stipendiali da parte del Mef.
Con le stesse modalità sarà possibile riattivare la contribuzione.
Fisco
- I contributi versati ad Espero sono tassati?
No.
I contributi versati dal lavoratore pubblico ad Espero, cumulati con quelli dovuti dal suo datore di lavoro, sono deducibili dal reddito del lavoratore imponibile ai fini fiscali.A partire da gennaio 2018, il limite di deducibilità delle contribuzioni versate è pari a a 5.164,57 euro annui. Per le contribuzioni versate fino al 2017, il limite di deducibilità fiscale è il minore tra i seguenti limiti:
- il doppio del TFR destinato ad Espero;
- il 12% del suo reddito complessivo;
- 5.164,57 euro.
Il risparmio fiscale conseguente varia in funzione della propria aliquota marginale IRPEF.
- Per fruire della deduzione devo presentare la dichiarazione dei redditi?
No.
L’agevolazione fiscale prevista per gli aderenti ai fondi pensione negoziali a fini previdenziali è riconosciuto dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, direttamente in busta paga. - Qualora i contributi versati superino i limiti previsti per la deducibilità cosa accade?
Se l’importo complessivo dei contributi versati dovesse superare i limiti di deducibilità, sarebbero soggetti a tassazione ordinaria all’aliquota marginale IRPEF relativa allo scaglione d’imposta in cui è compreso il reddito del lavoratore interessato. Il beneficio fiscale, però, non verrà annullato ma semplicemente traslato nel tempo. Infatti, al momento dell’erogazione della prestazione gli importi eventualmente non dedotti non saranno assoggettati ad alcuna impostazione fiscale.
In presenza di contributi non dedotti, l’associato dovrà ricordarsi di comunicare ad Espero entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento, l’importo che dovrà essere esente da tassazione al momento dell’erogazione della prestazione. - Come viene tassata la rendita?
La rendita vitalizia erogata da Espero viene assoggettata a tassazione ordinaria solo per la parte che deriva da:
- contributi dedotti
- TFR
- la quota aggiuntiva dell’1,5%
E’ invece totalmente esente da imposizione la parte che origina da:
- contributi non dedotti
- Rendimenti
- Anche le rivalutazioni della rendita sono tassate?
Si.
Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 26%.
Informazioni
- Dove posso rivolgermi per avere informazioni su Espero?
Per avere informazioni su Espero puoi:
- telefonare al numero 0652279155, dal lunedì al venerdì, 10.00-12.00/15.00-16.00
- scrivere all’indirizzo: Fondo Scuola ESPERO – via Cavour, 310 – 00184 Roma RM
- inviare un e-mail: info.aderenti@fondoespero.it
- inviare un fax al numero: 06 56561718
- consultare il sito www.fondoespero.it
- rivolgerti alle organizzazioni sindacali: FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, ANP-CIDA
- rivolgerti ai referenti sui posti di lavoro
- Sono già associato, devo "rinnovare" l'iscrizione seguendo la nuova procedura per l'adesione on-line?
Assolutamente no.
Dal 1° giugno 2013 i lavoratori della scuola pubblica che sono interessati all’adesione al Fondo Espero, posso aderire solo tramite il portale NoiPA.
La nuova modalità di adesione non riguarda quindi i dipendenti che hanno aderito al Fondo in passato seguendo la vecchia procedura di invio della domanda cartacea. I lavoratori già iscritti non devono infatti seguire alcuna nuova procedura per “rinnovare” l’iscrizione.
- Come faccio a sapere se sono in Tfs o in Tfr?
Chi ha un contratto a tempo determinato è sicuramente in TFR (fanno eccezione solo gli insegnanti di religione che da prima del 01/01/2001 non hanno mai avuto un giorno di interruzione del rapporto di lavoro).
Per chi ha un contratto a tempo indeterminato lo spartiacque è il 31-12-2000. Prima del 31-12 si è in TFS, dopo in TFR. In caso di decorrenza economica diversa dalla decorrenza giuridica va presa in considerazione la DECORRENZA GIURIDICA del contratto.
L’aderente al Fondo Espero è sempre in TFR: con l’adesione al Fondo, se non si è già in regime di TFR, si opta infatti per il passaggio.
- In cosa si differenziano il Trattamento di Fine Servizio (TFS) e il trattamento di fine rapporto (TFR)?
Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) si differenzia dal trattamento di fine rapporto (TFR) per le modalità di calcolo. Il TFS è pari all’80% dell’ultima retribuzione utile moltiplicata per gli anni di servizio.
Il TFR, invece, corrisponde all’accantonamento di una quota del salario corrisposto (6,91%), calcolata sul 100% della retribuzione utile, e rivalutato, anno dopo anno, sulla base del 75% del tasso d’inflazione più un 1,5% fisso.
Ci sono, inoltre, alcune differenze rispetto al trattamento fiscale delle prestazioni. - È previsto un sistema di controllo sull'attività di Espero?
Sì, la legge ha previsto un articolato ed efficace sistema di controllo sull’attività dei fondi pensione.
È possibile individuare un duplice livello di controllo:- uno interno di natura associativa, rimesso al Collegio sindacale e all’Assemblea dei delegati, secondo le norme del Codice Civile
- l’altro esterno di carattere pubblico, rimesso alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed agli enti ai quali compete il controllo sui gestori finanziari (Banca d’Italia, Consob, Isvap).
- Quali sono gli organi di Espero?
Gli organi di Espero sono:
- l’Assemblea dei delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili
Tutti gli Organi sono a composizione paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro.
- Da chi sono eletti gli organi di Espero?
- L’Assemblea dei delegati per metà è eletta dagli iscritti ad Espero e per metà è designata dalle amministrazioni
- Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili sono eletti dall’Assemblea dei delegati
- Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione
- Quali sono le spese durante la fase di accumulo?
E’ prevista una “quota associativa” annuale, destinata a far fronte alle spese di gestione amministrativa di Espero. La quota associativa, stabilita annualmente dal C.d.A., è attualmente pari al 6,5% della contribuzione del datore di lavoro.
I costi della gestione finanziaria e della banca depositaria gravano direttamente sul patrimonio del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle spese, puoi consultare la sezione I costi o la Nota Informativa di Espero. - Espero invia all’associato delle comunicazioni periodiche?
Sì, Espero invia ogni anno al lavoratore un certificato di quanto risulta versato sul suo conto con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, a carico del datore di lavoro e quanto contabilizzato, figurativamente, da Inps Gestione ex Inpdap. Il Prospetto Prestazioni Pensionistiche – fase di accumulo è disponibile solo in modalità on line accedendo al portale NoiPA e all’Area Riservata Associati sul sito di Espero.
- Come si accede all'Area Riservata Aderenti?
Puoi accedere utilizzando Spid o CIE. Se hai da poco effettuato l'adesione, attendi prima il ricevimento della Lettera di Benvenuto che ti sarà inviata nel mese successivo all'attivazione della contribuzione.
- Chi sono i beneficiari della mia posizione?
I beneficiari della tua posizione, in caso di premorienza durante l’adesione sono:
- il coniuge;
- in mancanza del coniuge, i figli;
- in mancanza dei figli, i genitori fiscalmente a carico dell’associato;
- in mancanza di tutti i soggetti sopra riportati, il/i soggetto/i designato/i dall’associato.
Per designare uno o più soggetti è necessario effettuare la designazione direttamente nell’Area riservata (alla voce Soggetti designati). In alternativa, è possibile compilare e d inviare al Fondo l’apposito modulo disponibile nella Modulistica. Al modulo dovrai allegare la fotocopia di un tuo documento e di quello della/e persona/e designata/e.
- Posso modificare la lista dei designati della mia posizione?
Sì, in qualsiasi momento puoi aggiungere, togliere o modificare uno o più designati, seguendo la stessa procedura della volta precedente.
- Ho subito una variazione dei dati anagrafici, devo comunicarlo ad Espero?
Sì, è estremamente importante per il Fondo che la tua anagrafica sia sempre aggiornata. Soprattutto se è stato aggiornato il tuo codice fiscale è indispensabile comunicare al Fondo il nuovo c.f., in maniera tale che i contributi siano correttamente riconciliati sulla tua posizione ecc….
Per informarci della variazione inviaci una lettera, un fax o una mail con i tuoi dati anagrafici completi, vecchi e nuovi. - Ho variato residenza, devo comunicarlo al fondo?
Puoi modificare i tuoi recapiti collegandoti alla tua area riservata.
In alternativa puoi inviarci una mail, un fax o una lettera con i tuoi nuovi recapiti e provvederemo ad aggiornarli.
- Posso recedere dall'iscrizione ad Espero?
No.
In costanza dei requisiti di partecipazione ad Espero non è possibile recedere dall’iscrizione né richiedere il riscatto della posizione maturata. È possibile tuttavia, in particolari circostanze, richiedere una anticipazione delle somme versate a titolo di contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro.
Prestazioni
- In caso di bisogno, posso riscuotere anticipatamente quanto accumulato?
Con almeno otto anni di anzianità di iscrizione ad Espero è possibile richiedere l’anticipazione dell’intera posizione individuale maturata (con esclusione delle contribuzioni figurative: TFR e quota aggiuntiva dell’1,5%) per i seguenti motivi:
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli
- spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua
L’anticipazione non interrompe la contribuzione.
È data facoltà all’iscritto di reintegrare, con le modalità che saranno individuate dal C.d.A., la propria posizione individuale. - In caso di acquisto della prima casa, qual è il limite di tempo entro il quale posso chiedere l'anticipazione?
Puoi chiedere l’anticipazione qualora l’immobile sia stato acquistato non oltre i 18 mesi precedente la presentazione della domanda di anticipazione (termine previsto dagli Orientamenti Covip sulle anticipazioni del 10 febbraio 2011)
- Posso chiedere un'anticipazione per ristrutturazione di parti condominiali?
Se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, alla documentazione necessaria per richiedere l’anticipazione sarà necessario allegare copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
- In costanza di rapporto di lavoro posso trasferire la posizione maturata in Espero ad un altro fondo?
Dopo almeno tre anni di iscrizione sarà possibile trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare.
In questo caso si perde il diritto al contributo del datore di lavoro, al versamento del TFR e all’eventuale quota aggiuntiva dell’1,5%. - Se dovessi cambiare amministrazione quali possibilità ho?
In tal caso, se la nuova Amministrazione rientra nell’area di Espero, nulla cambia e l’interessato resta iscritto al fondo e prosegue normalmente il flusso contributivo. Qualora, invece, l’Amministrazione di destinazione dovesse appartenere ad altri comparti pubblici o privati è possibile:
- trasferire l’intera posizione maturata presso Espero al fondo pensione relativo alla nuova attività lavorativa
- trasferire la propria posizione individuale ad una forma pensionistica individuale
- riscattare l’intera posizione maturata
- mantenere la posizione individuale presso Espero in assenza di contribuzione.
- Cosa accade in caso di dimissioni o licenziamento?
In questi casi è possibile scegliere tra le seguenti possibilità:
- trasferire la propria posizione maturata presso Espero ad un altro fondo pensione in relazione alla, eventuale, nuova attività lavorativa
- trasferire la propria posizione individuale maturata presso Espero ad una forma pensionistica individuale
- riscattare integralmente la posizione maturata presso Espero
- mantenere l’iscrizione ad Espero in assenza di contribuzione.
- Cosa accade in caso di morte dell'iscritto in attività di servizio?
In caso di morte dell’iscritto in attività di servizio la posizione individuale maturata presso Espero è riscattata:
- dal coniuge
- in mancanza del coniuge, dai figli in parti uguali
- in mancanza dei figli, dai genitori se a carico dell’iscritto
- in mancanza dei genitori, dal soggetto/i designato/i dall’iscritto
- in assenza anche del soggetto designato, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
- Cosa accade in caso di morte dell'iscritto dopo il pensionamento?
L’iscritto, al momento del pensionamento opterà per una tra le seguenti tipologie di rendite proposte, valutando la possibilità di rendere reversibilie la rendita, in caso di un suo decesso, ad un beneficiario da lui nominato:
- Rendita vitalizia “semplice”: il decesso estingue il pagamento della pensione, negli altri casi sono previste prestazioni ulteriori a tutela dei beneficiari designati/eredi.
- Rendita “reversibile” A seguito del decesso dell’aderente, la rendita viene rivolta verso il reversionario, ovvero il soggetto indicato precedentemente dall’aderente.
- Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia. In caso l’aderente deceda entro 5/10 anni, la rata viene comunque corrisposta per i 5/10 anni prestabiliti al beneficiario o, laddove non indicato, agli eredi.
- Rendita con restituzione del capitale residuo. In caso di decesso sarà il beneficiario o, laddove non indicato, gli eredi che andranno a ricevere in capitale quanto ancora accumulato presso il fondo pensione
- Quali prestazioni pensionistiche posso ottenere da Espero?
Il fondo pensione Espero eroga essenzialmente pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico ed in particolare:
- pensione di vecchiaia, che si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al fondo
- pensione di anzianità, che si consegue, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio e con almeno quindici anni di partecipazione al fondo.
- Posso riscuotere la prestazione sotto forma di capitale?
È possibile riscuotere parte del montante maturato sotto forma di capitale per un importo non superiore al 50%.
Solo se la rendita risultante dal rimanente 50% fosse inferiore al 50% dell’assegno sociale è possibile riscuotere l’intera posizione maturata sotto forma di capitale senza alcuna penalizzazione fiscale.
- Esiste solo una tipologia di rendita o posso scegliere tra più opzioni?
Esistono diverse opzioni di rendita tra le quali scegliere la più adatta alle proprie esigenze:
- Rendita vitalizia semplice
- Rendita reversibile
- Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
- Rendita con restituzione del capitale residuo
- Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza
Si può scegliere esclusivamente una sola delle tipologie proposte.
- In che cosa consiste la rendita vitalizia semplice?
La rendita vitalizia semplice viene corrisposta dal momento in cui l’aderente va in pensione fino alla sua morte.
- In che cosa consiste la rendita reversibile?
La rendita reversibile viene corrisposta finché l’aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario da esso indicato se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest’ultimo. Si sottolinea come l’importo della rendita varia in base all’età del beneficiario designato per la reversibilità: più esso sarà giovane, minore sarà l’importo della rendita erogata.
- In che cosa consiste la rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia?
La rendita certa per 5/10 anni e poi vitalizia viene corrisposta al pensionato o in caso di decesso ai beneficiari/eredi, per il numero di anni stabiliti dall’aderente stesso. Al termine di questo periodo la rendita si trasforma in vitalizia nel caso in cui il pensionato sia ancora in vita; si estingue nel caso in cui sia deceduto.
- In che cosa consiste la rendita con restituzione del capitale residuo?
La rendita con restituzione del capitale residuo viene corrisposta all’aderente finché è in vita.
Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico.
Il capitale residuo sarà pari all’importo maturato trasformato in rendita al netto delle rate di rendita già riscosse. - In che cosa consiste la rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza (anche detta LTC)?
La rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita di autosufficienza Corrisposta all’aderente finché è in vita, prevede il raddoppio dell’importo erogato in caso di perdita dell’autosufficienza.
- Che cosa si intende per perdita dell’autosufficienza?
La perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale in modo presumibilmente permanente avviene quando l’Assicurato è incapace di svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana” di seguito riportati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona:
- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- igiene del corpo
- mobilità
- continenza
- bere e mangiare
Per ciascuno degli atti sopra indicati sono previsti tre diversi gradi di autonomia ai quali sono associati dei punteggi; la perdita di autosufficienza, ai fini dell’attribuzione del diritto a ricevere la prestazione assicurata, viene riconosciuta quando si raggiungono i 40 punti.
- Quanto varia la rata di rendita in base alle diverse opzioni disponibili?
Se alla rendita vitalizia si affiancano prestazioni ulteriori (per garantire una maggiore tutela ai propri beneficiari o eredi), il valore della rendita subirà decurtazioni più o meno sensibili.
Se prendiamo a esempio un pensionato maschio di 65 anni (importo della rendita per € 100.000 di capitale maturato) i risultati per la prima annualità di rendita sono i seguenti:
- Rendita vitalizia semplice: 6.255 €
- Rendita reversibile:4.787 €Rendita certa per 5 e successivamente vitalizia: 6.216 €
- Rendita certa per 10 e successivamente vitalizia: 6.095 €
- Rendita con restituzione del capitale residuo: 5.605 €
- Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza: 6100 €
Valore della rendita in euro, al lordo della tassazione, nell’ipotesi di rateazione annuale. Per la rendita reversibile si è considerata un’aliquota di reversibilità del 100% ed un beneficiario di sesso femminile di 62 anni.
Si ricorda che la scelta della pensione più adatta comporta la considerazione di due fondamentali fattori:
- l’esigenza che si intende soddisfare (integrazione del reddito personale, maggior tutela delle fasi di vecchiaia più avanzata, trasferimento di risorse ad altri soggetti, ……)
- l’importo di rendita necessario per soddisfare tale esigenza, intendendo con ciò il minor valore della rata di rendita prescelta rispetto alla rata di rendita vitalizia semplice.
- Cosa sono le “tavole demografiche”?
Le tavole demografiche sono lo strumento principale di analisi che si utilizza per definire il valore della rendita che viene concessa al lavoratore. In particolare le tavole demografiche esprimono la speranza di vita attesa per ogni individuo in relazione al sesso e all’età in cui richiede la rendita. Fondo Espero ha scelto le tavole tecnicamente più aggiornate, le IPS 55.
- Come si calcola il “Tasso di rivalutazione” annuo della rendita?
La rivalutazione della rendita è data dalla differenza tra il rendimento netto della gestione separata (rendimento annuale lordo al quale occorre sottrarre i costi della gestione stessa) ed il rendimento già anticipato dalla Compagnia di assicurazione sulla base del tasso tecnico prescelto.
Da non dimenticare, infine, che il valore della pensione consolida le rivalutazioni finanziarie riconosciute nei vari anni, ciò significa che può solo aumentare (e mai diminuire) rispetto agli importi progressivamente raggiunti.
- Cos’è la Gestione Separata?
Nelle compagnie di assicurazione, la gestione separata è un fondo appositamente creato dall’impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell’impresa. Dal rendimento ottenuto con la gestione separata deriva la rivalutazione annua del capitale dovuto al lavoratore.
- Cosa vuol dire “Tasso Tecnico”?
Il tasso tecnico è il tasso minimo di rendimento che viene garantito in via anticipata al lavoratore. Maggiore è il tasso tecnico previsto più alta sarà la prima rata di rendita e minore la sua rivalutazione nel tempo (si beneficia in anticipo di rendimenti futuri).
Fondo Espero ha scelto di offrire una ampia gamma di opzioni. L’iscritto potrà scegliere tra il tasso 0%, 1%. Un tasso 0 permette di avere una rata di rendita iniziale più bassa rispetto a quella calcolata con il tasso 1% ma, in compenso, il tasso 0 permette una rivalutazione negli anni più alta. - Da chi viene erogata la rendita?
Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita Espero ha stipulato un’apposita convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A.
- Cosa si intende con i termini “prima casa di abitazione"?
Si intende la casa centro degli interessi dell’iscritto, ovvero di un suo figlio, destinata a dimora abituale – ossia dove si ha o intende trasferire la propria residenza.
- La casa per la quale si richiede l’anticipazione deve essere ubicata in Italia?
Non necessariamente; la casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.
- Posso chiedere un'anticipazione per ristrutturazione della prima casa del coniuge?
Sì, purchè l’immobile ricada nel regime di comunione dei beni.
- Se mi trasferisco da un fondo negoziale a un fondo aperto aderendo in maniera individuale, posso riscattare sempre la posizione accumulata?
Il riscatto è possibile solo prima di aver cominciato a versare contributi alla forma individuale di previdenza complementare alla quale mi trasferisco. Si ricorda che il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio in caso di licenziamento o cambio di lavoro) è consentita solo nelle adesioni collettive ai fondi pensione.
Gestione finanziaria
- Come sono gestite le risorse di Espero?
Lo scopo esclusivo di Espero è quello di erogare trattamenti pensionistici complementari. Le risorse disponibili, quindi, non sono gestite con finalità speculative ma secondo criteri di prudenza.
La gestione delle risorse dovrà, quindi, ispirarsi:
- alla diversificazione degli investimenti
- ad una efficiente gestione del portafoglio
- alla diversificazione del rischio
- al contenimento dei costi
- alla massimizzazione dei rendimenti
- Chi gestisce le risorse di Espero?
Lo statuto di Espero prevede che le risorse disponibili devono essere gestite, integralmente, mediante convenzioni con gestori finanziari specializzati e autorizzati (Banche, Compagnie di Assicurazioni, Società di Gestione del Risparmio, Società di Intermediazione Mobiliare), scelti dal Fondo a seguito di apposita selezione pubblica.
- Come sono gestite le risorse di Espero?
I contributi versati a Espero, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento (quota di iscrizione una tantum e quota associativa annua), sono investiti in strumenti finanziari (come, ad esempio, azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento).
Fondo Espero è strutturato in due comparti di investimento: il Comparto Garanzia e il comparto Crescita, che adottano differenti politiche di investimento e di rischio e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
Ogni aderente può scegliere il comparto in cui versare i contributi in base alle sue esigenze. Una volta scelto, il comparto di appartenenza può essere modificato. - Può fallire Espero?
No.
Espero non può fallire perché è gestito in base alla tecnica della capitalizzazione che comporta l’erogazione delle prestazioni esclusivamente nei limiti della consistenza del patrimonio in gestione. Non è quindi possibile che si verifichino squilibri gestionali per quanto riguarda il patrimonio destinato alle prestazioni. Lo stesso legislatore ha escluso qualunque procedura fallimentare. - Cosa accade se dovesse fallire il gestore di Espero?
In primo luogo, occorre considerare che il fondo pensione abbia più di un gestore e che tutti i gestori devono rispondere a requisiti di solidità, professionalità e dimensioni tali da mettere Espero al riparo da sgradite sorprese.
Inoltre, per espressa previsione di legge:- il patrimonio che Espero affida ai diversi gestori finanziari si configura giuridicamente come un patrimonio separato ed autonomo che resta, comunque, nella totalità del Fondo. Ciò comporta che in caso di fallimento del gestore il patrimonio gestito per conto del fondo pensione non rientra nell’attivo fallimentare e, quindi, non è interessato dalla procedura fallimentare o concorsuale relativa al gestore.
- Il patrimonio affidato in gestione non è consegnato materialmente al gestore ma alla banca depositaria che certifica, sotto la propria responsabilità, l’esistenza e la consistenza del patrimonio di Espero, che resta comunque autonomo e separato rispetto al patrimonio della banca stessa.
- Quale è il vero rischio che corro?
Il vero rischio finanziario che l’iscritto ad un fondo pensione complementare può correre consiste nella possibilità di non riuscire a difendere il potere d’acquisto dei contributi versati e, quindi, nel ricevere una prestazione inferiore a quella attesa.